“Tocca al paziente dimostrare la colpa medica”

“Il medico, anche quando opera all’interno di una struttura, non ha un rapporto contrattuale con il paziente. Pertanto, se dall’atto medico discende un danno, l’onere della prova spetta al paziente e la prescrizione è quinquennale. Al contrario il paziente continua ad avere con la struttura un rapporto di tipo contrattuale da ‘contatto sociale’, e quindi spetta alla struttura provare il proprio corretto adempimento e la prescrizione è decennale” sottolinea l’Ordine dei medici meneghino. Insomma in caso di presunto caso di malasanità spetta al paziente dimostrare la colpa del medico, secondo quando ribadito da diverse sentenze. Nei casi più lievi infatti vige la legge Balduzzi che definisce extracontrattuale la responsabilità del medico.
Il principio è stato confermato da diverse sentenze avvenute lo scorso anno. La prima risale al luglio del 2014 quando un paziente del Policlinico di Milano aveva intentato un processo contro un suo medico per un caso di paralisi delle corde vocali. Il Tribunale di Milano, interpretando la legge Balduzzi del 2012, aveva quindi stabilito che non è più il medico a dover provare la propria correttezza professionale, ma il paziente che deve provare la colpa del medico. Sentenza definita “storica” da Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Milano. La seconda allo scorso dicembre, in una sentenza relativa a un’accusa di danno subito da un bambino sottoposto a intervento neurochirurgico ed emessa dalla I Sezione civile del Tribunale di Milano.
“Anche in questo caso – spiega oggi alle agenzie Rossi – si tratta di una sentenza che, riconfermando l’orientamento del Tribunale di Milano, e tenuto conto dell’orientamento opposto finora manifestato dalla Corte di Cassazione, concorre a fare giurisprudenza. Queste sentenze, nel momento in cui diventassero orientamento corrente della Magistratura a livello nazionale, tutelerebbero meglio sia i pazienti e sia il servizio sanitario pubblico, perché farebbero venir meno alcune delle ragioni della cosiddetta medicina difensiva. A fronte di precedenti sentenze particolarmente onerose, che hanno fatto lievitare i premi assicurativi, molti medici non si sono più limitati a praticare solo le linee guida e le buone pratiche accreditate dalle comunità scientifica, ma si sono difesi richiedendo esami diagnostici non necessari per il paziente e particolarmente onerosi per il servizio sanitario, oppure si rifiutano di trattare i casi più complicati e a rischio denuncia”.
Per quanto riguarda la seconda sentenza, come riporta il presidente dell’Ordine dei medici di Milano, sulla base di informazioni ricevute dalla categoria, il Tribunale milanese si è pronunciato su una struttura e due sanitari dopo un intervento neurochirurgico con esiti di danno permanente al 95% su un bambino con sindrome di Chiari, condannando l’ospedale e il medico che non ha prescritto un’analisi post-operatoria più accurata. Ma ha assolto il medico di turno che, di fronte a un peggioramento del paziente, ha somministrato un calmante. Per lui la struttura dovrà pagare 16 mila euro di spese legali, mentre per la famiglia è stato disposto un risarcimento di oltre 2 milioni di euro.
Lo stesso l’ex ministro della Salute Renato Balduzzi a commento della sentenza di ottobre aveva dichiarato come “questi pronunciamenti vanno letti come una sollecitazione alla Cassazione a riconsiderare la giurisprudenza in materia. Noi non volevamo sovrapporci alla giurisprudenza ma piuttosto sollecitarla a trovare un equilibrio tra tutti i valori in gioco nella medicina difensiva”.


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