Impurezze nei principi attivi: se le aziende pensano ai ricorsi contro i fornitori

Non si fermano. Dopo i fatti dello scorso autunno e la decisione di Ema di controllare a tappeto tutti i farmaci in commercio, altre cinque aziende (Menarini, Pensa Pharma, Gsk, Firma e Sandoz) hanno dovuto stoppare la distribuzione di alcuni propri prodotti.
La class action dei pazienti è improbabile
Dopo il caso valsartan nel 2018, anche la ranitidina nel 2019. Le importazioni di questi principi attivi dall’Oriente, specialmente dalla Cina e dall’India, stanno agitando i sonni dei produttori in tutta Europa. L’impatto economico e di reputazione, al di là della quantificazione del danno che è di per sé molto difficile, non è stato da poco. Ha funzionato bene, secondo il parere di molti esperti, la risposta di Ema e Aifa che hanno subito annusato il pericolo imponendo il blocco ai prodotti contaminati da n-nitrosodimetilammina, classificata come “probabilmente cancerogena per l’uomo” dall’Oms. Un altro contraccolpo, ipotetico al momento, ha che vedere con l’aspetto giudiziario. Allo scoppio del caso, AboutPharma aveva coinvolto Vincenzo Salvatore, leader del Focus Team Healthcare e Life sciences dello studio legale BonelliErede per tastare il polso della situazione. A suo dire è difficile pensare a una class action da parte dei pazienti europei, mancando l’evidenza di rischi effettivi sulla salute dei cittadini. Il principio di precauzione previsto dall’articolo 191 del Trattato di funzionamento dell’Ue (Tfue) “è stato applicato (da parte dei soggetti controllori, ndr) in senso molto rigoroso – commentava Salvatore – per evitare che un rischio potenziale diventasse reale. Il risarcimento individuale o collettivo, come nel caso delle class action, si promuove quando il danno c’è. Al momento non è stato rilevato nulla di simile”. Poi la conclusione: “L’azione dell’Ema tutto è stata fuorché spropositata. È stata corretta, segno che il sistema di farmacovigilanza funziona”.
Il contraccolpo economico
Salvatore all’epoca sottolineava una seconda questione: “Laddove il rischio è potenziale o reale, le istituzioni intervengono per evitare l’esposizione ai soggetti destinatari. Ciò lede un interesse commerciale, tuttavia, a differenza degli Usa, ad esempio (dove la ranitidina è ancora in commercio n.d.r.), l’Europa anticipa la tutela e sbilancia la propria priorità di intervento a favore dei pazienti”. L’inibizione alla commercializzazione di un prodotto non è arbitraria. Anche un medicinale che, a seguito dei test, dovesse risultare sicuro e impeccabile, dovrebbe comunque vedersi bloccata la vendita. Un colpo non da poco per le aziende che potrebbero subire contrazioni economiche per tutto il tempo necessario alla risoluzione dei controlli. Altrettanto vero è, però, che i farmaci a base di ranitidina (per fare un esempio) sono piuttosto datati e che esistono molte altre soluzioni terapeutiche alternative.
I passi delle aziende
Ora scatta la fase di valutazione o per meglio dire il risk evaluation assessment. “I titolari di Aic – dicono da Assogenerici, l’associazione dei produttori di farmaci equivalenti – entro sei mesi dovranno completare la valutazione e ognuno di essi (anche qualora il produttore sia lo stesso) dovrà presentare i risultati di rischio per la presenza di nitrosammina nel processo produttivo. Entro tre anni sono previsti poi i test confermativi. Sempre entro settembre 2022 dovranno essere presentati i criteri di variazione nei dossier registrativi dei prodotti”. In sostanza, come già accaduto per il valsartan, tutti dovranno predisporre test per quantificare il livello di contaminanti nei farmaci. Qualora i livelli stabiliti da Ema risultino rispettati, allora i farmaci potranno circolare liberamente in commercio. In caso contrario il blocco persisterà o non sarà dato nessun via libera.
Il mercato API
Il problema è mondiale e non riguarda solo l’Italia. Ciò che stiamo vivendo in Europa è successo anche in Canada, Usa e Australia, seppur con reazioni diverse. Di conseguenza anche le decisioni delle multinazionali coinvolte sono prese dagli head quarter mondiali. Ciò significa che è difficile capire quale sarà l’atteggiamento delle parti lese e se verranno avviate procedure legali. Sempre da Assogenerici fanno sapere che “il mercato dei produttori di principi attivi è estremamente concentrato. La sintesi chimica è nelle mani di pochi”. Ciò comporta almeno due fattori. Il primo: “Non si può prescindere da questi soggetti, ma con tutte le cautele del caso”, continuano dall’associazione di settore. Implicito, quindi, il fatto che un numero così limitato di fornitori di API imponga alle aziende di avere sempre e solo quei punti di riferimento. D’altra parte, come sostiene sempre Assogenerici “avendo contezza dei potenziali rischi le società pretenderanno più controlli e gli stessi audit che vengono condotti fanno venire a galla i problemi. Le imprese hanno la possibilità di rilevare meglio le criticità proprio grazie a tale concentrazione”.
Le vie legali
Ma se un’azienda volesse davvero procedere per vie legali, cosa bisogna fare? Quali sono i mari in cui si naviga? “La fornitura di principi attivi difettosi – spiegano gli avvocati Valeria Giudici e Giulio Ponzanelli, rispettivamente Senior counsel e of Counsel di BonelliErede – consente all’acquirente di rivolgersi al proprio fornitore facendo valere la generale garanzia per vizi, anche per chiedere il risarcimento dei danni che siano derivati a terzi dalla non conformità della merce. L’azione, tuttavia, si prescrive in un anno dalla consegna, ma c’è giurisprudenza secondo la quale il dies a quo dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui il danno si manifesta oggettivamente all’esterno e, dunque, si ha percezione della sua lesività”.
Nei casi inquadrati si profilano violazioni contrattuali, danni reputazionali e materiali (con relativa quantificazione). Inoltre, proseguono i due legali: “l’azione ha natura contrattuale e tutela il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (costi patiti e mancato guadagno) e non patrimoniali (danno all’immagine commerciale) che siano provati essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento consistente nella fornitura di merce difettosa, e che siano dimostrati nella loro entità”. Ritorna inevitabilmente il tema della class action. Ma tuttavia vanno fatte delle precisazioni. “L’articolo 840-bis, comma 2 del Codice di procedura civile prevede la legittimazione attiva di ‘ciascun componente della classe’ e di ogni ‘organizzazione’ o ‘associazione’, ‘senza scopo di lucro’, ‘i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti’, purché ‘iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia’. La riforma – proseguono gli esperti – ha esteso la legittimazione attiva a proporre l’azione, facendo venir meno la riserva dello strumento della class action ai soli consumatori o alle associazioni a cui questi avevano dato mandato o a cui i consumatori partecipavano. Tuttavia, sebbene l’articolo 840-bis, comma 1 del Codice di procedura civile sancisca che il ricorrente possa agire ‘per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni’, continua a chiedersi se nell’ambito della nuova disciplina sia ammissibile l’esperimento di azioni di impugnativa contrattuale (nullità, annullamento, rescissione, risoluzione)”.


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