Modifiche al codice del farmaco, implementazione Gmp e nuovi oneri per i produttori

Pubblicato il: 21 Giugno 2019|

La legge n. 37 del 3 maggio 2019 (“Legge europea 2018”) ha introdotto una serie di modifiche al Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 (“Codice del farmaco”) a recepimento della direttiva della Commissione europea n. 1527/2017, che integra la direttiva (Ue) n. 83/2001 per quanto concerne le norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano (Good manufacturing practice – “Gmp”).

Modifiche in materia di Gmp nella produzione e importazione dei medicinali

Di seguito le principali modifiche introdotte al Codice del farmaco in merito all’implementazione delle Gmp nella produzione e importazione dei medicinali, che si riflettono in un rafforzamento degli obblighi in capo agli operatori per garantire la qualità e sicurezza dei relativi prodotti. In primo luogo, si precisa che le Gmp devono essere applicate non solo ai medicinali per uso umano prodotti o importati in Italia, previa autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ma anche ai medicinali per uso umano utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, in attesa dell’adozione del Regolamento (Ue) n. 536/2014.

Ai fini della corretta applicazione delle linee guida sulle Gmp, sono state anche introdotte nel Codice del farmaco le specifiche definizioni di “produttore” e “medicinale sperimentale”. Inoltre, viene chiarito che i produttori di medicinali per terapie avanzate devono osservare le linee guida relative alle Gmp specifiche per tali medicinali previste dall’articolo 5 del Regolamento (Ce) n. 1394/2007.

Maggiori oneri per produttori e importatori di medicinali

Al fine di garantire un’adeguata qualità farmaceutica, la Legge europea 2018 ha modificato il Codice del farmaco prevedendo che i produttori:

  • devono soddisfare determinati requisiti di qualità in ciascun sito di produzione e di importazione. Devono dotarsi, ad esempio, di personale competente e qualificato e le attrezzature utilizzate nelle operazioni di produzione ed importazione maggiorente decisive per la qualità dei prodotti devono essere sottoposte a qualifica e convalida.
  • Devono implementare un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona altamente qualificata e indipendente dalla produzione. Possono essere utilizzati anche laboratori esterni autorizzati. Con riguardo ai medicinali sperimentali, nelle more dell’applicazione del Regolamento 536/2014, lo sponsor della sperimentazione deve garantire che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti indicati nella relativa domanda per ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione.
  • Devono conservare un campione per ogni lotto di medicinale per almeno un anno dalla relativa data di scadenza e i campioni delle materie prime per almeno due anni dall’immissione in commercio del prodotto finito.
  • Devono attuare un sistema di registrazione e di esame dei reclami nonché un sistema efficace per ritirare tempestivamente i medicinali dalla rete di distribuzione. Essi registrano ed esaminano qualsiasi reclamo relativo ai difetti dei medicinali. Al tempo stesso, sono tenuti a comunicare all’Aifa e, se opportuno, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale (“Aic”) qualsiasi difetto che possa portare al ritiro del prodotto farmaceutico dal mercato o a restrizioni anormali delle forniture.
  • Devono effettuare autoispezioni periodiche al fine di controllare il rispetto delle Gmp e deve altresì suggerire le eventuali misure correttive o le necessarie azioni preventive da attuare. Le autoispezioni e i correttivi devono essere registrati in documenti che devono essere conservati per almeno dieci anni.

Trasparenza e controlli

La Legge europea 2018 prevede altresì che qualsiasi operazione di produzione o importazione esternalizzata a un soggetto terzo deve essere oggetto di un contratto scritto e non può essere ulteriormente subappaltata senza l’autorizzazione scritta del committente. Il contratto deve tra l’altro specificare l’obbligo dell’appaltatore di rispettare i principi e le linee guida delle Gmp. Vengono introdotte anche nuove previsioni sullo svolgimento delle ispezioni sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti.

In particolare, si specifica che l’Aifa è tenuta ad osservare la raccolta delle procedure comunitarie relative alle ispezioni e allo scambio di informazioni (Compilation of community procedures on inspections and exchange of information), periodicamente aggiornata dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e pubblicata dalla Commissione europea. Inoltre, l’Aifa deve applicare un sistema di qualità adeguato e aggiornato per lo svolgimento di tali ispezioni. Inoltre, le disposizioni riguardanti la documentazione, la fabbricazione, i reclami e il ritiro dei farmaci sperimentali sono state eliminate dal Codice del farmaco poiché tali aspetti sono attualmente disciplinati dal Regolamento (Ue) n. 1569/2017.

Nuove norme sul divieto di vendita, utilizzo e stoccaggio dei medicinali

La Legge europea 2018 ha anche introdotto ulteriori ipotesi nelle quali l’Aifa può vietare la vendita e l’utilizzazione del medicinale nonché disporre il ritiro dello stesso. Si tratta dei casi in cui non siano stati osservati gli obblighi prescritti al momento del rilascio dell’Aic o al momento dell’approvazione delle variazioni da parte dell’Aifa. Infine, si è stabilito che la ditta titolare di Aic debba provvedere allo stoccaggio dei farmaci inutilizzati o scaduti presso appositi magazzini così come alla distruzione dei medicinali, previa autorizzazione dell’Aifa e sotto la vigilanza del comando dei Carabinieri. Tale procedura si applica anche ai medicinali sequestrati, salvo diversa indicazione da parte dell’autorità giudiziaria.

A cura di Erica Benigni (associate) ed Elisa Stefanini (counsel) – Studio legale Portolano Cavallo

Homepage Digital & life sciences

In collaborazione con Portolano Cavallo

Tag: Digital & Life Sciences /

CONDIVIDI

AP-DATE
SCELTE DALLA REDAZIONE

Most favored nation: l’impatto possibile del “prezzo dell’America”

Big Pharma è costretta a privilegiare il mercato Usa e l’Europa rischia di perdere innovazione se resta soltanto un’area che regolamenta e gestisce contenendo la spesa. Nel Vecchio Continente i farmaci arriveranno più tardi, arriveranno meno investimenti, meno trial e scenderà ancora di più il peso strategico

Esg

L’Esg non basta più: serve coraggio per determinare impatto

Per Mario Calderini, docente alla School of Management del Politecnico di Milano, la grammatica ambientale, sociale e di governance muove decine di migliaia di miliardi ma ha prodotto poche trasformazioni reali. Occorre perseguire un bisogno sociale per il quale mercato non vede profitto, lasciando che l’innovazione ricomponga il conflitto

RUBRICHE
FORMAZIONE