Responsabilità medica: tra scudo penale e prospettive di riforma

Come è noto, quello della colpa medica è uno degli ambiti del diritto penale da sempre maggiormente attenzionati dal dibattito pubblico, attesa la difficoltà di trovare un equilibrio tra la tutela del paziente e quella dell’esercente la professione sanitaria.
Per questo motivo, la materia è stata oggetto, nel tempo, di diversi interventi di riforma: dal Decreto Balduzzi del 2012 alla legge Gelli Bianco del 2017 (tutt’ora vigente), dallo scudo penale introdotto per tutelare i medici che operavano durante la crisi pandemica da Covid fino ad arrivare alla nuova edizione di tale istituto, introdotta il 29 febbraio scorso dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (L. 18/2024, art. 4, commi 8-septies e 8-octies) per far fronte alla grave carenza di personale che la categoria dei sanitari sta vivendo.
La disciplina penale della responsabilità medica nelle strutture con adeguato numero di sanitari
Come tutte le riforme adottate in tema di responsabilità medica negli ultimi dodici anni, anche la legge Gelli-Bianco, con l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., mirava a contrastare il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva (consistente, come è noto, nell’orientamento delle scelte terapeutiche finalizzate a evitare possibili contenziosi), cercando di ridurre il perimetro di punibilità dei sanitari.
In ragione della sua formulazione, tuttavia, tale disposizione non ha sortito i risultati sperati, consentendo ai medici di andare esenti da responsabilità per i reati di omicidio e di lesioni personali solamente ove tali reati siano commessi per imperizia (non, quindi, per negligenza o imprudenza) e a condizione che il sanitario, pur avendo correttamente selezionato le linee-guida certificate dall’Istituto superiore di sanità (o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali) da applicare nel caso concreto, nella fase esecutiva abbia causato, per colpa lieve, l’evento lesivo.
Il nuovo scudo penale nelle strutture sanitarie con grave carenza di personale
Nell’ottica di apprestare maggiore tutela ai sanitari, la legge di conversione del Decreto Milleproroghe di quest’anno ha previsto che, limitatamente alle situazioni di grave carenza di personale sanitario, la disciplina ordinaria di cui all’art. 590-sexies c.p. non debba trovare applicazione e la punibilità dei medici debba essere limitata ai soli casi di colpa grave.
A differenza della disciplina ordinaria, il nuovo scudo penale, che riprende la normativa emergenziale varata durante la pandemia da Covid (legge 44/2021, art. 3-bis), riguarda tutti i casi di omicidio e di lesioni personali cagionati per colpa, indipendente dal fatto che la stessa si declini come negligenza, imprudenza o imperizia.
Inoltre, si è eliminato ogni riferimento alle linee-guida dell’Istituto superiore di sanità e alle prassi clinico-assistenziali e si sono precisati gli elementi che il giudice dovrà valutare per stabilire il grado della colpa: le condizioni di lavoro del sanitario, le risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, il contesto organizzativo e, infine, il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
L’attuale scudo penale rappresenta una misura temporanea, valida sino al 31 dicembre 2024, e sembrerebbe doversi applicarsi solamente con riferimento ai fatti occorsi dopo l’entrata in vigore della Legge.
Secondo alcuni, tuttavia, in ragione della sua formulazione, la norma in parola non avrebbe carattere di novità, e si limiterebbe semplicemente a estendere il vecchio scudo introdotto in epoca Covid a casi diversi da quelli inizialmente previsti, con la conseguenza che anche le condotte poste in essere nel periodo precedente al 29 febbraio ricadrebbero nel suo ambito applicativo.
In attesa della Commissione d’Ippolito
Le perplessità sottese all’attuale assetto della disciplina della colpa medica hanno fatto sì che, il 28 marzo 2023, il Ministro Nordio istituisse la “Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica”, presieduta dal magistrato d’Ippolito e composta da medici e giuristi di fama nazionale, allo scopo di trovare un punto di equilibrio tra le istanze di salvaguardia dei sanitari e la necessità, per i pazienti, di ricevere una tutela piena del proprio diritto alla salute.
Tra le ipotesi al vaglio della Commissione, vi è quella di circoscrivere l’area di rilevanza penale della condotta del medico ai soli casi di colpa grave (prescindendo, quindi, dal rispetto delle linee-guida e dalla distinzione tra imperizia, imprudenza e negligenza).
Il termine per far pervenire al Ministro le proposte di riforma definitive è fissato per il prossimo 28 marzo, data di scadenza del mandato della Commissione.


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