Responsabilità professionale: il ddl all’esame della Camera

“Aumentare le garanzie e le tutele per gli esercenti la professione sanitaria, ma nello stesso tempo assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi più rapidi e soprattutto certi, a fronte di danni sanitari eventualmente subiti”. Con queste parole il deputato e responsabile sanità del Pd, Federico Gelli, ha presentato oggi alla Camera il ddl sulla Responsabilità professionale di cui è relatore. L’auspicio di Gelli è che il provvedimentopossa avere il primo via libera già in settimana. L’intervento di Gelli riassume i punti cardine del testo che è stato licenziato dalla Commissione Affari Sociali di Montecitorio.
Innanzitutto, “si introduce un nuovo assetto organizzativo per l’attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, quello che – spiega Gelli – viene detto nel linguaggio tecnico risk management, che riguarda tutte le strutture pubbliche e private presenti nel nostro territorio. Nell’articolo 2 prevediamo anche una funzione importante: l’istituzione del Garante del diritto alla salute, che è un nuovo ufficio all’interno dei difensori civici regionali, che diventa un riferimento essenziale a tutela del diritto leso del soggetto danneggiato. E poi, l’ istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario: diamo, quindi, come dire, una valenza fondamentale ai centri regionali come riferimento, come interfaccia, tra le strutture di risk management dei singoli presidi ospedalieri e delle singole aziende, e il livello nazionale, che noi abbiamo definito attraverso l’articolo 3 come Osservatorio nazionale che avrà sede presso Agenas”.
Il capitolo centrale del provvedimento è quello che riguarda la responsabilità penale del professionista, l’articolo 6: “Attraverso l’inserimento di un articolo del codice penale – prosegue il relatore – si prevede che l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale dell’assistito risponde solo per colpa grave. La colpa grave è esclusa quando, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche cliniche assistenziali e le raccomandazioni previste da linee guida
Di assoluta rilevanza sono, poi, le novità riguardanti la responsabilità civile del professionista. “Nella responsabilità civile, all’articolo 7 – prosegue – abbiamo trovato credo un buon punto di equilibrio. Introduciamo, appunto, una nuova modalità di responsabilità, manteniamo in realtà la responsabilità contrattuale per quanto concerne la struttura sanitaria pubblica e privata, mentre introduciamo per il professionista la cosiddetta responsabilità extra-contrattuale, che è in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei”.
Il testo ribadisce, inoltre, l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture pubbliche e private. “Questa – spiega Gelli – era già inserita in alcune norme, ma la vogliamo ribadire e sottolineare ulteriormente, perché, purtroppo, ancora oggi, alcuni passaggi da questo punto di vista sono incompleti, e riteniamo che sia altamente importante ribadire anche qui che tutti gli esercenti la professione sanitaria che svolgono un’attività fuori dalle strutture pubblico-private, quindi i cosiddetti libero-professionisti, altrettanto siano obbligati ad una copertura assicurativa. D’altronde, anche nei confronti della struttura sanitaria, nel rapporto con il professionista prevediamo un’azione di rivalsa nei confronti del professionista, una volta che il professionista venga condannato per dolo ovviamente, ma anche per colpa grave e discipliniamo, attraverso l’articolo 9, le modalità di rivalsa, perché è estremamente corretto che se il professionista ha sbagliato paghi, e questo è giusto che debba essere disciplinato attraverso quella che, nelle norme giuridiche, viene definita azione di rivalsa, anche per il danno erariale eventualmente cagionato”.
All’articolo 8 si introduce invece l’obbligatorietà della conciliazione con l’obiettivo di “rendere più cogente e più efficace questo strumento, attraverso l’accertamento tecnico preventivo, attraverso l’obbligatorietà della presenza nelle parti dell’impresa assicuratrice”.
Fra gli altri “strumenti innovativi” che Gelli cita in quanto rivolti “a favorire il soggetto danneggiato”, figurano “l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o dell’assicurazione del libero professionista” nella logica di esigibilità di un diritto che in questo modo “garantito in tempi più certi” e poi “un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria”.
Infine, l’articolo 14, che cerca di mettere ordine alla nomina di consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. “C’era bisogno di fare chiarezza in questo ambito e di specificare meglio le competenze, l’esperienza, perché il perito che verrà nominato dovrà essere un professionista competente ed esperto”, conclude Gelli.
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